(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 21 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007» 1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La giunta regionale e' altresi' autorizzata ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo S.p.a. presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a co-finanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo S.p.a. medesima.». 2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: «al comma 1» sono sostituite con le parole «ai commi 1 e 2-bis». 3. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le parole: «di cui ai commi 1 e 2-bis». 4. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e' cosi sostituito: «5. La giunta regionale destina l'importo di euro 1.000.000,00 alla copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite dell'eventuale intermediario cofinanziatore, al fine di consentire che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate informa di finanziamento agevolato, nonche' all'attuazione degli interventi di cui al comma 2-bis.». 5. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e' inserito il seguente: «5-bis. Dell'importo di cui al comma 5, euro 45.000,00 sono destinati ad attivare il fondo di rotazione di cui al comma 3.».