(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del
                           21 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifica  dell'art.  7  della  legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
         «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007»

   1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio
2007,  n.  2  e' inserito il seguente: «2-bis. La giunta regionale e'
altresi'  autorizzata  ad  intervenire  finanziariamente  al  fine di
consentire  che  le risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo
S.p.a.  presso  la  Banca  Europea  degli  Investimenti,  destinate a
co-finanziamento  delle  operazioni di credito agevolato alle imprese
attivate  a  valere  sugli  appositi  fondi  di  rotazione regionali,
possano  essere  impiegate  a  tasso  di  interesse ridotto da Veneto
Sviluppo S.p.a. medesima.».
   2.  Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007,
n.  2 le parole: «al comma 1» sono sostituite con le parole «ai commi
1 e 2-bis».
   3.  Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007,
n.  2  le  parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le parole:
«di cui ai commi 1 e 2-bis».
   4.  Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007,
n. 2 e' cosi sostituito:
   «5.  La  giunta  regionale  destina l'importo di euro 1.000.000,00
alla  copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato
dalla  Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il tasso ridotto applicato
alle  imprese  beneficiarie  del finanziamento, direttamente o per il
tramite  dell'eventuale  intermediario  cofinanziatore,  al  fine  di
consentire che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate
informa  di  finanziamento  agevolato,  nonche'  all'attuazione degli
interventi di cui al comma 2-bis.».
   5.  Dopo  il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio
2007, n. 2 e' inserito il seguente:
   «5-bis.  Dell'importo  di  cui  al  comma  5,  euro 45.000,00 sono
destinati ad attivare il fondo di rotazione di cui al comma 3.».